Tutta la verità sul celibato*

Scritto da Angelo Perfetti on . Postato in Compagni di viaggio, articoli e studi


Il seguente articolo supporta egregiamente la posizione di chi, come questa rivista on line, da anni eccepisce che non sussistano impedimenti né di dottrina né di tradizione acché uomini sposati, e più esattamente i cosiddetti viri probati, possano essere ammessi all’ordinazione sacerdotale

Il dibattito sul tema della sessualità nel clero è aperto da secoli. E’ tornato d’attualità dopo le parole di Papa Francesco, che rispondendo a una domanda posta in aereo durante uno dei suoi viaggi, ha detto: “Il celibato non è un dogma di fede, è una regola di vita, che io apprezzo tanto e credo sia un dono per la Chiesa. Non essendo un dogma di fede, c’è sempre una porta aperta”.

Questa “apertura” ha scatenato i commentatori di tutto il mondo, ed ha innescato anche un dibattito tra la gente. Eppure, già Benedetto XVI aveva dedicato un Sinodo a questo tema, aprendo, appunto, ad una riforma della disciplina del celibato. Scorrono sui media fiumi di parole su castità, astinenza e celibato, termini usati spesso in modo equivalente, come sinonimi. Tutto ciò crea un’enorme confusione, che sfocia poi nella domanda finale, sul perché i preti non possano sposarsi, visto che nei Sacri Testi non si fa accenno esplicito a questo particolare.

Vale la pena, allora, fare un piccolo viaggio nella storia, per capire come siano andate le cose, e perché.

Nella Chiesa antica, i ministri di Dio erano scelti sia tra le persone celibi che tra i coniugati. Volendo risalire alle origini, san Pietro era sposato, san Giovanni celibe, come san Paolo. Coniugati erano i padri della Chiesa, San Gregorio, vescovo di Nissa, e san Paolino, vescovo di Nola. Sant’Agostino aveva addirittura una moglie, considerata dalla legge del tempo concubina (perché di classe sociale inferiore). Dunque, il matrimonio non è stato sempre interdetto ai sacerdoti cattolici di rito romano. La regola del celibato è disciplinata nel canone 987, secondo paragrafo, del Codice di diritto canonico del 1917, dove si stabilisce che le persone sposate “sono impedite” alla sacra ordinazione. Ma, prima di arrivare a questo, ci sono stati tanti passaggi.

A partire dal IV secolo, alcuni concili si occuparono specificamente della questione del celibato e della castità. Il principio di base, tramandato dall’inizio nella disciplina attuale, era che un uomo sposato poteva dedicarsi al ministero, purché accettasse la legge della continenza, ossia, il non avere rapporti carnali con la propria moglie. Accadeva, però, che questa regola non fosse rispettata, e la cosa diventava evidente nei casi in cui la consorte dell’ordinato rimaneva incinta. Così, il Concilio di Elvira, nel IV secolo d. C. (305), stabilì che il vescovo o qualsiasi altro chierico potesse vivere insieme soltanto a una sorella o a una figlia vergine consacrata. E’ chiaro già da subito che per vivere con una figlia, il matrimonio era stato contratto prima dell’ordinazione, e questo non era stato di impedimento per l’ordinazione.

Nel Concilio di Nicea (325 d.C. il primo ecumenico) si ribadisce la cosa,con alcuni “aggiustamenti”, allargando la possibilità di accudire il sacerdote alla madre, a una zia o a una persona al di sopra di ogni sospetto, vista evidentemente l’impossibilità di gestire una casa e contemporaneamente la comunità ecclesiale.

Dunque, la Chiesa delle origini prevedeva che un uomo sposato potesse essere anche sacerdote, ma imponeva il vincolo dell’astinenza. Con i Concili Lateranense II (1139) e di Trento (1563) si dichiara l’impossibilità per un ordinato di contrarre matrimonio. Si lasciava spazio per un percorso dal matrimonio verso l’ordinazione sacerdotale (a certe condizioni) ma non per il percorso inverso, cioè, da sacerdote a marito.

Ecco quindi spiegato il concetto di “celibato”, che va di pari passo con quello di “continenza”, che prevede l’astensione dall’avere relazioni intime ed esclusive con chiunque, essendo il sacerdote dedicato alla comunità.

Anche nella Chiesa Cattolica, però, alcuni riti prevedono la figura del sacerdote sposato. Per esempio, le chiese di rito orientale: riconoscono l’autorità del Papa e al contempo ammettono il matrimonio per i sacerdoti. Anche la Chiesa anglicana ammette i sacerdoti sposati a pieno titolo nella Chiesa. Ed è così per i preti cattolici di rito bizantino o costantinopolitano, della Chiesa greco-cattolica, di rito macedone, di rito antiocheno, di rito caldeo e di rito armeno.

Altra cosa, invece, è il voto di castità, proprio della vita religiosa, che consiste nell’obbligo a non avere rapporti sessuali e a utilizzare le sacre energie al servizio di Dio e degli uomini. Normalmente, il voto di castità si professa insieme al voto di obbedienza e al voto di povertà. I sacerdoti non pronunciano voto di castità, ma si impegnano al celibato con l’ordinazione. Nella Chiesa cattolica, si definiscono istituti religiosi quelle società ecclesiastiche legittimamente erette o approvate dalla competente autorità (ordinario diocesano o Santa Sede) i cui membri (religiosi) professano voti pubblici e vivono in comunità (monaci, frati e suore). Insieme agli istituti secolari (cioè, di coloro che hanno fatto la medesima scelta, ma non vivono in comunità) fanno parte degli Istituti di vita consacrata.

* Pubblicato in "In Terris" del 12 novembre 2015